Contattaci

Suggested region and language based on your location

    Your current region and language

    Production Control Manager e Quality Control Engineer ispezionano il prodotto finale di componenti in plastica per auto.
    Regulatory Services

    Certificazione rispetto all’Articolo 16(4) (MDR e IVDR)

    Offrire una prospettiva pratica da parte del Notified Body per snellire il percorso di certificazione.

    BSI è designata per il rilascio dei certificati di cui all'Articolo 16(4) per tutti i tipi di dispositivi medici e medico-diagnostici in vitro soggetti alle attività stabilite all'Articolo 16(2)

    L'Articolo 16(3) del Regolamento MDR e del Regolamento IVDR stabilisce i requisiti dei sistemi di gestione per la qualità (SGQ) che distributori e importatori devono implementare. Questi requisiti si applicano in occasione di attività specifiche di rietichettatura e riconfezionamento per dispositivi già immessi sul mercato. L'Articolo 16(4) impone di ottenere la certificazione da un Notified Body per verificare che il SGQ soddisfi i requisiti normativi definiti nell'articolo 16(3) e ulteriormente dettagliati nell'MDCG 2021-23.

    A chi è rivolta la certificazione rispetto all’articolo 16(4)?

    Si applica agli importatori e ai distributori che operano nel SEE e svolgono attività specifiche di rietichettatura e riconfezionamento contemplate all'Articolo 16(2).

    I dispositivi devono esser già presenti sul mercato ai sensi dei regolamenti MDR o IVDR. La certificazione secondo l’articolo 16(4) (MDR e IVDR) non è richiesta per:

    • Operatori subappaltati dal fabbricante per rietichettare o riconfenzionare sotto il suo controllo
    • Istituti ospedalieri o ospedali che razionano grandi confezioni di dispositivi in ​​unità più piccole per uso interno
    • Dispositivi legacy contemplati nella Directive Certification

    Attività di rietichettatura e riconfezionamento

    Seguono alcuni esempi (cfr. MDCG 2021-26).

    • Aggiornamento delle etichette degli imballaggi.

    • Traduzione delle informazioni fornite dal fabbricante (ad esempio istruzioni per l'uso).

    • Aggiunta di ulteriori informazioni necessarie per commercializzare il dispositivo in uno specifico Stato membro dell'UE.

    • Riconfezionamento dei dispositivi senza alterarne le condizioni originali.

    Il processo di certificazione

    Il processo di certificazione secondo l’articolo 16(4) segue il conformity assessment generale così come descritto all’Allegato VII MDR/IVDR.
    • Richiesta di informazioni
    • Attività pre-domanda e quotazione
    • Esame della domanda e contratto
    • Audit e reporting del SGQ
    • Revisione finale e decisione
    • Emissione del certificato
    • Audit di sorveglianza del SGQ
    • Audit di ricertificazione
    • Rinnovo del certificato

    Nota: La certificazione secondo l’articolo 16(4) non richiede l’assessment della documentazione tecnica o audit microbiologici.

    Contattaci

    Diamo forma al futuro della tua organizzazione, insieme

    Scopri come possiamo aiutarti a ottenere risultati operativi eccellenti, con un approccio sostenibile.

    Contattaci