Decreto Legislativo 102/2014: focus sull’obbligo di diagnosi energetica
Il Decreto Legislativo 18 luglio 2014 , n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica pubblicato dalla gazzetta ufficiale della repubblica italiana illustra nel dettaglio il recepimento italiano della direttiva europea sull’efficienza energetica. Il decreto stabilisce l’obbligo per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia di eseguire diagnosi energetiche nei siti produttivi in tutto il territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.
Focus diagnosi energetica
Per comprendere appieno le implicazioni del decreto legislativo, è importante comprendere la definizione di diagnosi energetica, riportata nell’articolo 2 del decreto legislativo nr. 115/2008:
Una diagnosi energetica è una procedura sistematica volta a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e riferire in merito ai risultati.
Le diagnosi energetiche sono da realizzarsi secondo i principi dell’Allegato 2 al Decreto 102/2014.
I controlli
I risultati delle diagnosi devono essere comunicati all'ENEA e all'ISPRA. Sono previsti controlli in sito a cura di ENEA su almeno il 3% delle imprese soggette all’obbligo per accertare la conformità delle diagnosi ai requisiti della norma. ENEA svolge il controllo sul 100% delle diagnosi svolte da auditor interni all'impresa. Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia che non effettuano la diagnosi energetica (articolo 8, commi 1 e 3) sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria.
Le opzioni alternative alla Diagnosi Energetica
Imprese a forte consumo energetico
In alternativa possono adottare un sistema di gestione dell’energia ISO 50001
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Grandi Imprese
In alternativa possono adottare un sistema di gestione ISO 14001 o ISO 50001 o SGE EMAS insieme alla diagnosi secondo l’Allegato 2
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PMI (non sono obbligate)
•Bando MISE e Ambiente per cofinanziamento piani REGIONE al sostegno alla realizzazione delle diagnosi energetiche o l’adozione si sistemi certificati ISO 50001. •Incentivi concessi a valle realizzazione piani o certificazione |