Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria

L'utilizzo di dispositivi e tecnologie per la raccolta e il trattamento di dati biometrici è soggetto a una crescente diffusione, in particolare per l'accertamento dell'identità personale nell'ambito dell'erogazione di servizi della società dell'informazione e dell'accesso a banche dati informatizzate.

Il trattamento di dati biometrici costituiti da informazioni dinamiche associate all'apposizione a mano libera di una firma autografa avvalendosi di specifici dispositivi hardware è ammesso in assenza di verifica preliminare laddove si utilizzino sistemi di firma grafometrica posti a base di una soluzione di firma elettronica avanzata, così come definita dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

L'utilizzo di tali sistemi, da un lato, si giustifica al fine di contrastare eventuali tentativi di frode e il fenomeno dei furti diidentità e, dall'altro, ha lo scopo di rafforzare le garanzie di autenticità e integrità dei documenti informatici sottoscritti, anche in vista di un eventuale contenzioso in sede giudiziaria.

In tali casi, il presupposto di legittimità del trattamento dei dati biometrici è dato dal consenso, effettivamente libero degli interessati ovvero, in ambito pubblico, dal perseguimento delle finalità istituzionali del titolare. Il consenso è espresso dall'interessato all'atto di adesione al servizio di firma grafometrica e ha validità, fino alla sua eventuale revoca per tutti i documenti da sottoscrivere.

E' predisposta una relazione che descrive gli aspetti tecnici e organizzativi delle misure messe in atto dal titolare, fornendo altresì la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico rispetto alle finalità. Tale relazione tecnica è conservata aggiornata, con verifica di controllo almeno annuale, per tutto il periodo di esercizio del sistema biometrico emantenuta a disposizione del Garante.

I titolari dotati di certificazione del sistema di gestione per la sicurezza delle informazioni (SGSI) secondo la norma tecnica UNI CEI ISO/IEC 27001:2005 e successive modificazioni che inseriscono il sistema biometrico nel campo di applicazione della certificazione sono esentati dall'obbligo di redigere tale relazione, potendo utilizzare la documentazione prodotta nell'ambito della certificazione, integrandola con la valutazione della necessità e della proporzionalità del trattamento biometrico. 

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