Direttiva energia - Recepimento italiano, aggiornamento 18 luglio 2014

Lo scorso 18  luglio la gazzetta ufficiale della repubblica italiana ha pubblicato il Decreto Legislativo 18 luglio 2014 , n. 102 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Tale decreto illustra nel dettaglio il recepimento italiano della direttiva europea sull’efficienza energetica stabilendo l’obbligo per le grandi imprese e per quelle a forte consumo di energia di eseguire diagnosi energetiche nei siti produttivi in tutto il territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

1.  GRANDI IMPRESE

Tale obbligo non si applica alle GRANDI IMPRESE che hanno adottato sistemi di gestione conformi a EMAS e certificati secondo le norme ISO 50001 e ISO 14001, a condizione che il sistema includa un audit energetico realizzato in conformità all’allegato 2 del decreto in oggetto.

Cfr Decreto Legislativo 18 luglio 2014 , n. 102: per “grande impresa” si intende: impresa che occupa più di 250 persone il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.

2.  IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO DIMENSIONE

Tale obbligo non si applica alle IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA che hanno adottato sistemi di gestione conformi a EMAS e certificati secondo la norma ISO 50001, a condizione che il sistema includa un audit energetico realizzato in conformità all’allegato 2 del decreto in oggetto.

Cfr. Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 e decreto 5 aprile 2013: le "imprese a forte consumo di energia" sono quelle che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  • abbiano utilizzato almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall'elettrica;
  • siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell'energia e il fatturato pari almeno al 3%.

Le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia possono quindi ottemperare all’obbligo del decreto 102/2014 implementando e poi certificando un SGE (Sistemi di Gestione dell’Energia)  secondo la norma ISO 50001. Questo può rappresentare un concreto vantaggio per le aziende rispetto alla sola diagnosi energetica imposta dal decreto: l’occasione per organizzare in maniera strutturata la gestione dell’energia al proprio interno, abbandonando la semplice logica del soddisfacimento di un obbligo.

La diagnosi energetica secondo il DL 102/2014 fornisce ogni 4 anni una fotografia dello stato dei consumi e degli utilizzi energetici di un’attività e si limita ad individuare le opportunità di miglioramento contingenti più significative, non necessariamente da realizzarsi e non inserite in un piano strategico con obiettivi e target definiti. All’interno di un SGE (Sistema di Gestione per l’energia), invece, dopo la iniziale diagnosi, la prestazione energetica viene constantemente monitorata attraverso la definizione di opportuni indicatori di prestazione, permettendo così all’azienda di individuare, pianificare e realizzare continue azioni di miglioramento, risparmi energetici con sistematicità nel tempo.

Su questo tema BSI organizza un evento gratuito venerdì 21 novembre 2014.